Organismo di Composizione della Crisi

Il Ministero della Giustizia, in data 21/03/2016, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca, al numero progressivo 28, nella sezione A del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

Normativa

Disposizioni di riferimento

Elenco dei Gestori della Crisi

Gli Iscritti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di “Gestore della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di Lucca compilando l’apposita domanda e inviandola alla pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Domanda di iscrizione nell’Elenco dei Gestori

 L'Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia.  

Procedura da sovraindebitamento

La crisi da sovraindebitamento riguarda coloro che, per motivi diversi, abbiano accumulato più debiti di quanti ne possano pagare. Per alcuni soggetti che non sono sottoposti alle procedure fallimentari, è possibile ricorrere a procedure speciali di ripianamento dei debiti, anche in accordo con i debitori. Piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una "proposta di accordo" con il ceto creditorio, presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la "liquidazione del patrimonio".

Il nuovo articolo 7 bis disciplina la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Possono essere considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto.

Requisiti

Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Lucca.

Requisito soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942. Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

  • sono Consumatori e privati in genere;
  • sono fideiussori;
  • sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
  • sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall.;
  • sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
  • sono imprenditori agricoli;
  • sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni;
  • sono soci di società di persone.

Requisito oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012). Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.

Modulistica obbligatoria per avviare la procedura di sovraindebitamento verso OCC Lucca

Per avviare la procedura è necessario versare un importo di euro 200,00. I soggetti che intendono presentare una procedura familiare dovranno effettuare il versamento per ogni membro della famiglia fino ad un tetto massimo di euro 800,00.

Il pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente con la seguente modalità:

  • collegarsi al portale PagoPA https://lucca.odcec.plugandpay.it/;
  • cliccare su ACCEDI poi PAGAMENTO SPONTANEO;
  • selezionare SERVIZI DI SEGRETERIA OCC;
  • nel campo "PEC fattura/Codice SDI" inserire il proprio indirizzo PEC o il proprio Codice SDI, se non si è in possesso di un indirizzo PEC e/o del Codice SDI inserire 0000000 (7 volte 0);
  • selezionare l'importo da pagare Acconto OCC e poi la Tariffa (compare la sola cifra di 200 euro);
  • scorrere in basso e compilare con i dati del debitore;
  • procedere con la stampa dell'avviso (che sarà pagabile presso banca, posta, tabacchi ecc.) oppure cliccare su PAGA ORA per effettuare il pagamento online con carta di credito.

La domanda dovrà essere completata da una marca da bollo da euro 16,00 da apporre con le seguenti modalità:

- In caso di deposito cartaceo: direttamente sulla domanda;

- In caso di deposito telematico: la marca da bollo dovrà essere scansionata e consegnata al gestore della crisi al primo incontro.

 

Scheda informatica di riferimento

Referente dell'OCC Lucca: Dott. Alessandro Sisti

Segretario dell'OCC Lucca: Dott.ssa Francesca Terzi 

Orari e recapiti

L'ufficio é aperto SOLO PREVIO APPUNTAMENTO il mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ed il venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Indirizzo: Lucca - Via Pubblici Macelli 119 - 55100 Lucca
Telefono : 0583-584327
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